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Il medico competente esprime, al termine della visita il giudizio di idoneità. La norma dell''art. 41 del Dlgs. 81/08, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, quale: idoneità assoluta, idoneità parziale o temporanea, idoneità con limitazioni / prescrizioni e non idoneità.